Superamento delle barriere architettoniche

Purtroppo nella nostra scuola il problema delle barriere architettoniche è molto sentito e rende tristemente off-limits la scuola stessa ad una gran parte dell’utenza con problemi di disabilità fisica temporanea o permanente.

barriere_architettoniche_1In passato si sono purtroppo verificati anche casi di sopravvenute disabilità che hanno costretto dei ragazzi, che magari si trovavano bene con i docenti e con i compagni, ad abbandonare addirittura la scuola.Vittoria-Colonna-Licei-scala

Certamente il fatto che il palazzo è storico e soggetto a vincoli architettonici è il motivo principale della situazione attuale ma crediamo fortemente che qualcosa sia possibile fare per migliorare sensibilmente questa grave situazione.

I rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto nella riunione del 9 febbraio 2015 hanno chiesto di inserire un apposito punto all’ordine del giorno per la presentazione di una proposta di delibera che poi il consiglio ha approvato all’unanimità.

Con la delibera approvata il Consiglio di Istituto ha “dato mandato al Dirigente Scolastico di rivolgersi agli Uffici competenti della Provincia di Roma per il superamento delle barriere architettoniche con una soluzione definitiva che consenta agli studenti con disabilità temporanee o permanenti di vedere garantito il diritto allo studio in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente”.

Nel prossimo Consiglio di Istituto che si terrà in data da destinarsi i rappresentanti dei genitori hanno fatto inserire un punto all’OdG per richiedere alla D.S. “Aggiornamenti sul superamento delle barriere architettoniche”. Vi terremo aggiornati attraverso le pagine di questo sito e attraverso la mailing list di quanto ci verrà detto.

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Riferimenti normativi

La normativa vigente DPR 24 luglio 1996, n.503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, richiede all’art. 23, “Edifici scolastici” quanto segue:

  1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
  2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all’art. 10.
  3. L’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
  4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un’aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Inoltre nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” all’art. 24 commi 2 si dichiara:

  1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

Infine la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. All’art. 4 commi 4 e 5 si prescrive:

  1. L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
  2. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

 

Riferimenti istituzioni

Assessorato alle Politiche della Scuola – Provincia di Roma
Viale di Villa Pamphili, 100 – 00152 Roma
Tel.06 67665552 – 67665553 – Fax 06 67665609
E-mail: [email protected]

Dipartimento X – Servizi per la scuola – Provincia di Roma
Servizio 1 – programmazione e gestione amministrativa delle OO.pp.
Via di S. Eufemia 19 – 00187 Roma
Tel. 0667663554 – 0667663572 – Fax 0667663648
Servizio 6 – Politiche della Scuola, Diritto allo Studio, Educazione Permanente
Via di S. Eufemia, 19 – 00187 Roma
Tel. 0667663471 – 0667663475 Fax: 0667663686
E-mail: [email protected]

 

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